Art. 4.

      1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nei capoluoghi di regione è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale per la tenuta dell'albo professionale degli agenti di spettacolo, di seguito denominata «commissione regionale», composta da quattro membri, di cui uno nominato dal presidente della medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza degli agenti di spettacolo, designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno in rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo, designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      2. Le commissioni regionali:

          a) decidono sulle domande di iscrizione all'albo professionale presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7;

 

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          b) indicono ogni due anni l'esame di cui all'articolo 5, determinando, altresì, le modalità di svolgimento e la composizione della commissione giudicatrice, della quale deve, in ogni caso, fare parte un rappresentante degli agenti di spettacolo;

          c) esercitano le funzioni di sorveglianza al fine di segnalare eventuali fenomeni di abusivismo nell'esercizio della professione;

          d) dispongono la cancellazione o la sospensione dall'albo professionale qualora vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 7.

      3. Avverso i provvedimenti delle commissioni regionali, l'interessato può proporre ricorso alla commissione centrale di cui all'articolo 3, entro il termine di un mese dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.
      4. Le spese per il funzionamento delle commissioni regionali e della commissione centrale sono finanziate con il contributo di cui all'articolo 2, comma 2.